Italian court dismisses appeal for lack of standing due to procedural timing violations under Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonio Miranda's appeal inadmissible because he filed it personally after the new procedural rules took effect. Miranda argued for his personal standing, but the court found he lacked the required legal capacity under the updated Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered him to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a prisoner against a supervision order issued under new procedural rules is inadmissible due to lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRANDA ANTONIO nato a FOGGIA il 05/09/1957 avverso l'ordinanza del 02/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha respinto il reclamo avanzato da Antonio Miranda avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza il 16/05/204 in materia di liberazione anticipata presso la Casa circondariale di Agrigento.
2. Ricorre personalmente Antonio Miranda, riservando i motivi tramite il difensore; motivi che non sono stati successivamente depositati.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il