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Ordinanza — n. 38708/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise issues in second instance and lack of specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38708/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pietro Pistidda inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground of appeal was inadmissible because it relied on exploratory factual arguments rather than legal violations, and the second ground was a repetition of issues already adequately examined and dismissed in the appellate court. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits of the criminal conviction.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on arguments that are merely exploratory and require new factual verification, or if it reproduces grounds already examined and rejected in the second instance without specific new arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds lack of specificity exploratory arguments second instance review reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTIDDA PIETRO nato a SASSARI il 13/05/1973 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Pietro Pistidda, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Sassari che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75 cpv. d. Igs. n. 159 del 2011. considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata verifica della sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale del prevenuto, è inammissibile in quanto fondato su argomentazioni perplesse ed esplorative, implicanti verifiche di fatto; ricorre inoltre la concorrente ragione di inammissibilità trattandosi di censura non dedotta con i motivi di appello;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., non è consentito, essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale con i quali il ricorrente omette di confrontarsi incorrendo anche nel vizio di aspecificità. Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia come risulti ostativo al riconoscimento dell'invocata esimente l'abitualità del comportamenti, essendo Pistidda gravato da plurimi e reiterati precedenti anche per reati della stessa indole, avendo riportato ben quattro condanne per il reato di evasione: la ricorrenza del motivo ostativo dell'abitualità del comportamento (correttamente individuato dalla Corte sassarese) rendeva ultronea l'analisi - della cui mancanza il ricorrente si duole - in ordine alle specifiche circostanze del fatto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così