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Ordinanza — n. 38707/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to new crime and prescription issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38707/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of Francesco Chiarelli's conditional sentence. The defendant argued for sentence extinction and continuance, but the court found the revocation valid because he committed a new crime during the five-year probation period. Furthermore, the court ruled that the ten-year prescription period for the original sentence had not yet expired at the time of revocation.

Regesto Legislator

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Art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen.; Art. 172 cod. pen.: The revocation of a conditional sentence due to a new crime does not trigger the prescription period for the original sentence until the revocation judgment becomes final; appeals on continuance are inadmissible if facts stem from distinct, contingent circumstances.

Parole chiave

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conditional sentence revocation new crime during probation prescription period calculation continuation of crimes inadmissible appeal revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen.
Rilevato che Francesco Chiarelli, per mezzo del suo difensore, ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Ravenna, quale giudice dell'esecuzione: - revocava, ai sensi dell'art. 168, comma 1 n.
Art. 164 comma 4 cod. pen.
Art. 172 cod. pen.
art. 172 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, Gavinelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARELLI FRANCESCO nato a RAVENNA il 13/09/1971 avverso l'ordinanza del 14/04/2025 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Francesco Chiarelli, per mezzo del suo difensore, ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Ravenna, quale giudice dell'esecuzione: - revocava, ai sensi dell'art. 168, comma 1 n. 1 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Francesco Chiarelli con sentenze del GUP del Tribunale di Ravenna del 09/01/2014, irr. il 13/03/2014 (sentenza n.

1) e Tribunale Ravenna del 24/04/2015 irr. 16/10/2015 (sentenza n. 2), avendo il prevenuto, nel quinquennio dal passaggio in giudicato delle citate sentenze, commesso altro delitto per il quale era condannato con altra sentenza divenuta irrevocabile (di cui alla sentenza Tribunale Ravenna del 13/02/2024 irr. 13/06/2024 — sentenza n. 3); - respingeva la richiesta di declaratoria di estinzione della pena di cui alla sentenze del GUP del Tribunale di Ravenna del 09/01/2014, irr. il 13/03/2014; - respingeva la richiesta di continuazione tra le sentenze Tribunale Ravenna del 24/04/2015 irr. 16/10/2015 e Tribunale Ravenna del 13/02/2024 irr. 13/06/2024 avanzata in udienza dal difensore del condannato;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 168 comma 1 n. 1 e 164 comma 4 cod. pen. è manifestamente infondato, dal momento che il G.E. ha fatto corretta applicazione dell'art. 168, comma 1 n. 1 cod. pen., avendo rilevato che, nel periodo di prova quinquennale decorrente dalla data di irrevocabilità delle sentenze sub 1) e 2), il prevenuto aveva commesso altro delitto riportando condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione (sentenza n. 3); appare quindi irrilevante la deduzione difensiva inerente l'avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena ad opera della sentenza sub 2), allorquando la sentenza sub 1) era già irrevocabile, atteso che la revoca dei benefici accordati con le due citate pronunce derivava dalla commissione di fatti giudicati con la sentenza sub 3);

Ritenuto che del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione della pena inflitta con la sentenza sub 1), atteso che, come correttamente evidenziato dal G.E., i termini di prescrizione ex art. 172 cod. pen. decorrono dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio (cfr. ex pluris Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, Gavinelli, Rv. 280330 - 01): pertanto il termine decennale di prescrizione della pena inflitta con sentenza sub 1), decorre dal passaggio in giudicato, in data 13/06/2024, della sentenza sub 3), che costituisce la causa di revoca del beneficio che rende eseguibile la pena;

Ritenuto infine inammissibile per genericità e manifesta infondatezza il terzo motivo di ricorso, con il quale il prevenuto lamenta violazione di legge per la mancata applicazione del reato continuato tra le sentenze sib 2 e 3, esaurendosi le censure nella reiterazione di prospettazioni congruamente disattese dal giudice di merito, che ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in materia, evidenziando come i fatti rispettivamente giudicati nelle due sentenze scaturissero da circostanze contingenti ed rt, estemporanee: le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa