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Ordinanza — n. 38704/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded sentencing arguments exceeding its jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38704/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Piero Fiorentino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the sentencing calculation regarding the unification of theft crimes, arguing a violation of law. The court rejected this claim as manifestly unfounded and a mere attempt to introduce merits evaluations reserved for the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: Appeals based on sentencing dosimetry are inadmissible if they merely request merits evaluations or are manifestly unfounded, as such assessments fall within the exclusive discretion of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing dosimetry merits evaluation unification of crimes procedural costs manifestly unfounded discretionary power aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORENTINO PIERO nato a MAZARA DEL VALLO il 05/04/1992 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha unificato per continuazione il reato di furto in abitazione aggravato oggetto del presente procedimento con il reato della stessa specie già giudicato con sentenza emessa in data 16/12/2020, nr 4930, e, ritenuto più grave il fatto di cui all'odierno processo, ha rideterminato la pena inflitta a Piero Fiorentino in complessivi anni 3 mesi 3 di reclusione ed C 416 di multa (pena base per il più grave reato: anni 2 mesi 8 di reclusione ed C 266 di multa, aumentata per la continuazione con il fatto già giudicato alla pena finale indicata);

Considerato che l'unico motivo, con il quale l'imputato lamenta violazione di legge in ordine alla dosimetria sanzionatoria, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte; va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato, come nel caso di specie, congruamente e logicamente, con specifico riferimento alla gravità della condotta ed alla capacità a delinquere dell'imputato, desumibili dai suoi reiterati precedenti penali, anche specifici, è incensurabile in sede di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec