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Ordinanza — n. 38703/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding execution suspension when aggravated offense outweighs mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38703/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Leonardo Proietti's appeal inadmissible against the execution suspension order issued by the Cassino Tribunal. Proietti argued that mitigating circumstances outweighed the aggravating offense under Article 628 of the Penal Code, thereby invalidating the suspension denial. The Court rejected this claim, ruling that the execution judge's assessment of the offense's nature remains binding even when mitigating factors are considered.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis Ord. pen.; Art. 628 comma 3 cod. pen.: A conviction for an aggravated offense constituting an obstacle to execution suspension precludes such benefit even if mitigating circumstances are deemed to outweigh aggravating ones, as the judicial comparison applies only to the penalty and not to the typifying circumstances of the conduct.

Parole chiave

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execution suspension aggravated offense mitigating circumstances obstacle to suspension penal code article 628 inadmissible appeal judicial execution aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 4-bis Ord. pen.
Art. 628 comma 3 cod. pen.
(art. 628 comma 3 cod. pen.); rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art.
Art. 656 cod. proc. pen.
pen.); rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 656 cod. proc. pen. in quanto la condanna in esecuzione aveva ritenuto la prevalenza delle attenuanti sulla aggravante di cui all'art.
art. 628 comma 3 cod. pen
(art. 628 comma 3 cod. pen.); rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art.
art. 656 cod. proc. pen
pen.); rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 656 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20796 del 12/4/2019, Bozzaotre, Rv. 276312
n. 36318/2012, Rv. 253784
anche le conformi n. 36318/2012, Rv. 253784 e n.
n. 3731/2000, Rv. 217096
253784 e n. 3731/2000, Rv. 217096).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROIETTI LEONARDO nato a ARDEA il 20/08/1990 avverso l'ordinanza del 30/04/2025 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cassino, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di Leonardo Proietti, finalizzata alla sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Pubblico ministero in data 16/04/2025, essendo in esecuzione un reato ostativo incluso nell'elenco di cui all'art. 4 bis ord. pen. (art. 628 comma 3 cod. pen.); rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 656 cod. proc. pen. in quanto la condanna in esecuzione aveva ritenuto la prevalenza delle attenuanti sulla aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen., facendo venir meno l'ostatività alla procedura di sospensione dell'ordine di esecuzione; ritenuto che il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato in diritto: le conclusioni cui è pervenuto il giudice dell'esecuzione sono infatti perfettamente conformi al costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis Ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza - come nel caso in esame - delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo "quoad poenam" e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta (Sez. 1, n. 20796 del 12/4/2019, Bozzaotre, Rv. 276312; v. anche le conformi n. 36318/2012, Rv. 253784 e n. 3731/2000, Rv. 217096). ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de