Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating already examined facts regarding recidivism and lack of reintegration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Amoroso's appeal against the Naples Supervision Tribunal's order inadmissible. Amoroso argued that the exclusion of early release for specific prison semesters violated constitutional rights due to alleged errors in assessing his reintegration efforts. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting they merely repeated arguments already thoroughly evaluated in the lower court's decision, which correctly identified Amoroso's new serious crime as evidence of failed reintegration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27, 111 Cost.; D.L. 26 luglio 1975, n. 354: Appeals that merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the lower court with sufficient reasoning are inadmissible as they do not offer new grounds to overcome the preliminary admissibility review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMOROSO LUIGI nato a NAPOLI il 31/05/1966 avverso l'ordinanza del 14/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Luigi Amoroso, relative alla violazione degli artt. 27 e 111 Cost. e 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 ed al vizio di motivazione, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Napoli di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza- in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 06/11/2015 al 29/06/2017 e dal 28/12/2021 al 04/05/2022 - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.
Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà. In essa si evidenzia che Amoroso, in data 10/09/2021, commetteva un nuovo e grave reato (rapina aggravata e lesioni): tale episodio, commesso in periodo successivo alla sottoposizione dell'Amoroso alla custodia cautelare, per la sua gravità consentiva di estendere retroattivamente ai semestri antecedenti il negativo giudizio circa la reale ed effettiva partecipazione all'opera di rieducazione, ed, in generale, era dimostrativo della mancata adesione, da parte del condannato all'opera di rieducazione.
Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d