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Ordinanza — n. 38699/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and specific sentencing complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38699/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ghalib Hicham inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal grounds generic, unspecific, and unfounded, noting that the lower court correctly applied the ban on substituting short custodial sentences with alternative penalties when a suspended sentence was granted. Furthermore, the specific complaint regarding the severity of the sanction was deemed inadmissible because the appellant failed to raise a distinct argument on this point in the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Appeals must be specific and well-founded, and complaints regarding the severity of sanctions are inadmissible if not expressly raised in the appellate decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds suspended sentence substitutive penalties procedural costs Cassa delle ammende specificity requirement gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHALIB HICHAM nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Hicham Ghalib, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena — condizionalmente sospesa - di mesi quattro di arresto ed C 800 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, I. n. 110 del 1975. Ritenuto che i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto generici, aspecifici e manifestamente infondati: i Giudici di merito hanno in particolare fondato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli sulla base della diretta visione delle immagini di videosorveglianza poste all'interno del bar ove avvenivano i fatti (che consentivano di vedere il prevenuto mentre brandiva un lungo coltello e gettava a terra altri oggetto), oltreché sulle dichiarazioni del cugino dell'imputato; correttamente la Corte territoriale ha poi respinto il motivo di gravame con il quale si invocava la sostituzione della pena con le pene sostitutive, stante il divieto di sostituzione delle pene detentive brevi in ipotesi di concessione della sospensione condizionale della pena, introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; quanto alle doglianze in punto di dosimetria sanzionatoria, è sufficiente rilevare come, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello contenuti nella sentenza impugnata, non risulti che il Ghalib avesse sollevato uno specifico motivo sull'entità del trattamento sanzionatorio inflitto, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso oggi proposto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de