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Ordinanza — n. 38698/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against supervised liberty substitution due to inadmissible merit-based arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38698/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had substituted expulsion with supervised liberty based on the appellant's persistent social danger from grave crimes and recidivism. The appellate court rejected the arguments as merely confutative attempts to re-evaluate merits already decided by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 640 c.p.p.: Appeals against supervision decisions must not attempt to re-evaluate merits already decided; arguments merely refuting the lower court's reasoning without new evidence are inadmissible.

Parole chiave

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supervised liberty substitution expulsion from territory inadmissible appeal persistent social danger confutative arguments recidivism weapons court costs fine proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 640 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISUFI ILIRJAN nato il 07/04/1982 avverso l'ordinanza del 08/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Premesso che il ricorrente Ilirjan Isufu impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste che, in parziale accoglimento dell'appello avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Udine, ha sostituito la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato con quella della libertà vigilata per la durata minima di un anno; Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto che, sia pure attenuata rispetto alla valutazione operata dal Magistrato di sorveglianza, residuasse in capo al condannato una persistente pericolosità sociale in considerazione dei titoli di reato particolarmente gravi (in particolare l'importazione e detenzione di micidiali armi da guerra), del carattere plurirecidivante della condotta, dei reiterati reingressi del condannato nel territorio dello stato, dopo due provvedimenti dì espulsione giurisdizionali ed uno amministrativo, della grave e reiterata irregolarità nella condotta intramuraria;

Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de