Ordinanza — n. 38697/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Fabio Rinaldi. Propone ricorso per cassazione l'imputato che denuncia violazione di legge, con riferimento agli artt. 20 bis cod. pen. e 545 bis cod. proc. pen. e difetto di motivazione circa la sostituibilità della pena detentiva irrogata con le pene sostitutive di nuovo conio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, artt. 20 bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38697/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., nei confronti di Fabio Rinaldi. Propone ricorso per cassazione l'imputato che denuncia violazione di legge, con riferimento agli artt. 20 bis cod. pen. e 545 bis cod. proc. pen. e difetto di motivazione circa la sostituibilità della pena detentiva irrogata con le pene sostitutive di nuovo conio.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI FABIO nato a SANREMO il 21/07/1986 avverso la sentenza del 26/05/2025 del GIP TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Fabio Rinaldi.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato che denuncia violazione di legge, con riferimento agli artt. 20 bis cod. pen. e 545 bis cod. proc. pen. e difetto di motivazione circa la sostituibilità della pena detentiva irrogata con le pene sostitutive di nuovo conio.
3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il motivo di ricorso avanzato non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così d