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Ordinanza — n. 38696/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic grounds outside statutory exceptions under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38696/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Rosario De Marco, challenged the GIP's sentencing decision citing insufficient reasoning and a lack of motivation regarding investigative findings. The court ruled that the generic complaint did not fall within the narrow exceptions allowing appeals against sentencing judgments, resulting in the dismissal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing judgment is inadmissible if it relies on generic grounds of violation of law or lack of motivation, as it must strictly adhere to the limited exceptions enumerated in Article 448, paragraph 2-bis.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing judgment review Code of Criminal Procedure de plano examination limited grounds for appeal motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Rosario De Marco.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Rosario De Marco.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARCO ROSARIO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 31/08/1966 avverso la sentenza del 14/05/2025 del GIP TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Rosario De Marco.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato che denuncia violazione di legge e difetto di motivazione avendo il Giudice, attraverso una insufficiente sintesi delle risultanze emerse in indagini, omesso di motivare la pronuncia.

3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il generico motivo di ricorso avanzato non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d