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Ordinanza — n. 38695/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38695/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38695/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUSHAJ XHULJAN nato il 09/10/1992 avverso l'ordinanza del 09/05/2025 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato che Xhuljan Palushaj, tramite il difensore, ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, con la quale il Presidente del Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ridichiarato inammissibile la sua istanza volta ad ottenere l'applicazione di pena sostitutiva ex 545 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, avendo il condannato avanzato richiesta di sostituzione con riferimento alle condanne inflitte con sentenze divenute irrevocabili rispettivamente il 25/01/2021 e 02/09/2021, del tutto correttamente il G.E. ne ha rilevato l'inammissibilità; considerato, in particolare, che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. cit., stabilisce al comma 1 che le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. (30/12/2022); e che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito del procedimento che sia pendente innanzi alla Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge n. 689 del 1981, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza; considerato pertanto che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non trova applicazione nel caso di condanna divenuta irrevocabile antecedentemente all'entrata in vigore del citato d.lgs. (Sez. 1, n. 8106 del 06/12/2023, dep. 2024, Canova, Rv. 285987 - 01), dal momento che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, l'istanza del condannato al giudice dell'esecuzione, ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è subordinata alla pendenza del procedimento dinnanzi la Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, stabilita per l'entrata in vigore del predetto decreto dall'art. 99-bis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. (Sez. 1, n. 36885 del 04/07/2023, Sedicini, Rv. 285270 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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articolo 666 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38695/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esecuzione della pena detentiva sostitutiva revoca della sospensione condizionale differimento dell'esecuzione della pena misura sostitutiva della detenzione sostituzione nell'obbligazione modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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articolo 666 cod. proc. pen
689 del 1981, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza; considerato pertanto che la disciplina transitoria di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
285270 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUSHAJ XHULJAN nato il 09/10/1992 avverso l'ordinanza del 09/05/2025 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Xhuljan Palushaj, tramite il difensore, ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, con la quale il Presidente del Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ridichiarato inammissibile la sua istanza volta ad ottenere l'applicazione di pena sostitutiva ex 545 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, avendo il condannato avanzato richiesta di sostituzione con riferimento alle condanne inflitte con sentenze divenute irrevocabili rispettivamente il 25/01/2021 e 02/09/2021, del tutto correttamente il G.E. ne ha rilevato l'inammissibilità; considerato, in particolare, che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. cit., stabilisce al comma 1 che le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. (30/12/2022); e che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito del procedimento che sia pendente innanzi alla Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge n. 689 del 1981, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza; considerato pertanto che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non trova applicazione nel caso di condanna divenuta irrevocabile antecedentemente all'entrata in vigore del citato d.lgs. (Sez. 1, n. 8106 del 06/12/2023, dep. 2024, Canova, Rv. 285987 - 01), dal momento che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, l'istanza del condannato al giudice dell'esecuzione, ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è subordinata alla pendenza del procedimento dinnanzi la Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, stabilita per l'entrata in vigore del predetto decreto dall'art. 99-bis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. (Sez. 1, n. 36885 del 04/07/2023, Sedicini, Rv. 285270 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.