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Ordinanza — n. 38694/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal for lack of evidence proving a single criminal design uniting distinct extortion acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38694/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant failed to prove a unified criminal design connecting his extortion charges. The appellant argued for a single criminal project based on temporal proximity and similar violation types, but the court found no evidence of a premeditated plan uniting the distinct motives behind the offenses. Consequently, the appeal was rejected because the burden of proof for a unified design remains with the appellant, and mere chronological contiguity or similar legal titles are insufficient without concrete evidence of a common intent.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The burden of proof for a unified criminal design rests on the appellant, requiring specific evidence of a premeditated plan; mere chronological proximity or similar legal titles are insufficient without concrete proof of a common intent.

Parole chiave

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unified criminal design extortion charges burden of proof premeditated plan criminal intent appellant burden separate offenses reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINA ENRICO nato a MESSINA il 24/09/1994 avverso l'ordinanza del 05/05/2025 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GO -U0 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Enrico Giardina ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Letta la memoria difensiva telematicamente depositata con la quale si chiede la rimessione del ricorso al Primo Presidente della Corte con riassegnazione alla sezione competente;

Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Osservato che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante i reati giudicati con le due sentenze oggetto dell'istanza del ricorrente; il G.E. ha in particolare osservato come, pur a fronte di un'omogeneità delle violazioni (trattandosi in entrambi i casi di estorsioni), e di una parziale contiguità spazio temporale, dall'esame delle sentenze non emergesse alcun elemento unificante, stante le diverse modalità di commissione, nonché il contesto e le ragioni sottese alle azioni delittuose (in un caso l'illecita pretesa del Giardina riposava su debiti per pregresse cessioni di droga; nell'altro Giardina agiva nei confronti della p.o. per ottenere, per conto di altra persona, il provento del reato di usura).

Ritenuto radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui all'istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell'assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il solo riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti od all'identità od analogia dei titoli di reato, indici, per lo più, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di attuazione di un progetto criminoso unitario.

Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Rilevato, in particolare, che il ricorrente non ha indicato alcun concreto elemento a sostegno della pretesa identità di disegno criminoso tra le diverse violazioni, eludendo il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati: la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati - quindi precedente al primo dei reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo - almeno nella loro linea essenziale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen