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Ordinanza — n. 38693/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to address habitual conduct established by prior convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38693/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Michele Costantino inadmissible due to the lack of specific grounds regarding the particular leniency of the offense. Although the appellant argued the first-instance judge erred in finding habitual behavior, the court noted the existence of two prior irrevocable convictions for similar crimes, which legally precluded the exemption. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging the denial of particular leniency under Art. 131-bis c.p. is inadmissible if it fails to specifically address the statutory obstacles to the exemption, such as habitual conduct evidenced by prior convictions.

Parole chiave

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particular leniency habitual conduct prior convictions inadmissible appeal procedural costs incompetenza territoriale misure cautelari principio della copertura dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Rilevato che Michele Costantino, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 75 cpv.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO MICHELE nato a BARI il 20/07/1966 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Michele Costantino, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 75 cpv. d.lgs. n. 159 del 2011. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., non è consentito, in quanto generico, aspecifico e comunque manifestamente infondato.

Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia come risulti ostativo al riconoscimento dell'invocata esimente l'abitualità del comportamenti, avendo il Costantino riportato due sentenze irrevocabili di condanna per violazione delle misure di prevenzione; il ricorrente si limita ad evidenziare come il Giudice di primo grado avesse motivato il giudizio—comparazione tra circostanze evidenziando l'episodicità del fatto; il ricorrente tuttavia omette di confrontarsi con la ratio decidendi sottesa alla decisione della Corte territoriale, che ha respinto la richiesta di riconoscimento dell'esimente, rilevando sussistere nel caso di specie un motivo ostativo rappresentato dall'avere il Costantino riportato due condanna per reati della stessa indole, risultando quindi il suo comportamento "abituale".

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis