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Ordinanza — n. 38692/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to merit-based arguments and lack of specific legal error identification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38692/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Slim Bouali inadmissible, ordering him to pay court costs. Bouali challenged his conviction for crimes under Articles 424 and 425 of the Penal Code, arguing regarding the evaluation of evidence and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims as they constituted merit-based arguments or lacked specific identification of legal errors, rendering them outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must identify specific legal errors; general complaints regarding the evaluation of evidence or the denial of mitigating circumstances without pinpointing specific travisamenti are inadmissible as they pertain to the merits of the case.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility merit-based arguments cassation general mitigating circumstances denial specific legal error identification recidiva aggravating circumstance attenuazione della pena pericolo di reiterazione modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUALI SLIM nato il 17/05/1982 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Slim Bouali, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui agli artt. 424, 425 n. 2 cod. pen.; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ritenuto che anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è infatti giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (assenza di elementi positivi di valutazione, gravità del fatto e personalità dell'imputato, già autore, in passato, di analoghe condotte), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato infine che l'ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della ritenuta sussistenza della recidiva, è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sull'applicazione della citata aggravante, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dalla Corte territoriale (pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.