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Ordinanza — n. 38687/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest as prisoner's letter rights were already fully satisfied.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38687/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of legal interest in challenging the lower court's decision. The detainee argued that his correspondence rights were insufficiently protected, but the court found his legal situation was already fully resolved. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; The requirement of interest to appeal must be immediate, concrete, and actual, and must not be satisfied by the legal situation already existing at the time of the appeal.

Parole chiave

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lack of interest appeal prisoner correspondence rights cassation inadmissibility procedural utility principle court costs and fine diritto alla corrispondenza inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 14/05/2025 del TRIB. LIBERTA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Alessio Attanasio ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 15/05/2025, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da detenuto avverso il provvedimento del Gli' di Catania che aveva disposto l'inoltro al destinatario di una missiva, per essere stato il reclamo proposto fuori dai casi previsti dalla legge e per carenza di interesse in capo all'impugnante. Ritenuto che il ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge in considerazione dell'interesse del ricorrente a vedere affermato il principio che la corrispondenza non può essere trattenuta solo in ragione della detenzione speciale anche del destinatario, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse: nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa, rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Il requisito dell'interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame anche, in quello della sua decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). Nel caso di specie, la situazione giuridica fatta valere da Attanasio è stata integralmente soddisfatta, mentre la censura mossa in ricorso non interferisce con l'esito del procedimento né può determinare vantaggi di sorta per l'interessato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C