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Ordinanza — n. 38685/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to merit-based grounds and lack of logical motivation regarding criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38685/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Luigi Alessandro Belotti's cassation appeal inadmissible because it relied on substantive merit arguments rather than procedural defects. The lower court found the criminal acts lacked unity due to differences in modality, object, and victims, and the Court affirmed that recognizing criminal continuity requires a thorough verification of specific indicators like homogeneity and temporal contiguity. Since the lower court's conviction was supported by adequate and logical reasoning without factual distortion, the appeal was rejected as it failed to challenge the judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court based on substantive merit grounds is inadmissible unless it demonstrates a logical flaw or factual distortion in the lower court's reasoning regarding criminal continuity, which remains within the exclusive appreciation of the trial judge.

Parole chiave

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criminal continuity inadmissible appeal substantive merit logical motivation judicial discretion abbandono del procedimento per truffa continuazione dell'esecuzione riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Cass. pen., Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELOTTI LUIGI ALESSANDRO nato a SARNICO il 23/01/1969 avverso l'ordinanza del 26/03/2025 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; è

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luigi Alessandro Belotti ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria difensiva telennaticamente depositata con la quale si chiede la rimessione del ricorso ad altra sezione, e si insiste per l'annullamento dell'impugnata ordinanza; ritenuto che con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le tre sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che le condotte truffaldine di cui alle prime due sentenze fossero diverse tra loro per modalità, oggetto e persone offese (l'una avente ad oggetto una compravendita di immobili di pregio, commessa nel giugno/luglio 2013, l'altra riguardando investimenti finanziari rivelatisi inesistenti proposti nel 2012 e nel 2014 a diversi soggetti); ha poi evidenziato come non sussistesse alcun elemento unificante i citati reati con i fatti giudicati con la terza sentenza, di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, i cui fatti si collocano tra il 2014 ed il 2015; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi di merito e aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione; ricordato infatti che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); e che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti (Cass. pen., Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende