Criminal appeal dismissed for lack of standing due to procedural timing violations under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant personally filed the request after the new procedural rules took effect, violating the requirement for proper standing. The lower tribunal had previously rejected the request for home detention due to illness, but the appellant attempted to challenge this decision personally rather than through a qualified representative. The court ruled that such personal appeals are prohibited under the current legal framework, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Personal appeals against surveillance tribunal decisions filed after the entry into force of new procedural rules are inadmissible due to lack of standing, requiring representation by a qualified counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBERTO ANTONINO nato a MESSINA il 07/02/1987 avverso l'ordinanza del 09/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha respinto l'istanza di differimento della pena per infermità nella forma delle detenzione domiciliare, proposta da Roberto Antonino, in atto detenuto presso la Casa circondariale di Agrigento.
2. Ricorre personalmente Roberto Antonino, chiedendo la rivalutazione dell'istanza, come proposta.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso