Cassation Court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive and factually declined.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Aldo Quadrino inadmissible, ruling that his complaints regarding the exclusion of early release were manifestly unfounded. Quadrino argued that disciplinary infractions during specific semesters demonstrated a lack of rehabilitation, but the Court found these grievances were merely repetitive of issues already adequately addressed in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected because it failed to introduce new elements to overcome the preliminary admissibility threshold, resulting in a condemnation for procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already examined and decided upon by the lower court, without presenting new facts or legal grounds capable of overturning the previous judgment, are deemed inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUADRINO ALDO nato a FONDI il 02/11/1961 avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Aldo Quadrino, relative al vizio di motivazione, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza- in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 11/05/2022 al 11/05/2023 - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.
Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà. In essa si evidenzia che Quadrino, nei due semestri oggetto di ricorso, è incorso in due rilievi disciplinari, rispettivamente il 22/10/2022 ed il 09/01/2023, "per avere condotto il difensore in luoghi non consentiti all'interno dell'istituto"; tali comportamenti sono stati ritenuti rivelatori della mancata adesione - ad opera del condannato - all'opera di rieducazione e di risocializzazione, come correttamente valutato dai Giudici di sorveglianza.
Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni declinate in fatto, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de