Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper fact reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Pileggi inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Pileggi argued that the lower court's decision lacked proper reasoning regarding his criminal liability and attempted to reconstruct facts using different evaluation criteria than the trial judges. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate stage and sought an impermissible factual reconstruction, violating the principle that higher courts cannot re-evaluate facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide specific, argumentative criticism of the lower court's decision or attempts to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILEGGI ANTONIO nato a ROMA il 06/01/1965 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Antonio Pileggi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato quella del Tribunale capitolino, che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; per altro il motivo di ricorso non è consentito come formulato in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il - den