Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding aggravated threats where victims were identifiable public officials.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Di Nanno's appeal against the Appellate Court's conviction for aggravated threats inadmissible. The appellant argued that the threat's recipients were not identifiable, but the court found this claim contradicted established legal principles requiring identifiable targets for such crimes. The court determined the specific public officials conducting the appellant's home detention checks were clearly identifiable recipients, thus upholding the lower court's conviction and ordering the appellant to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 cod. pen.; For the constitution of the crime of aggravated threat, the recipient must be identifiable, a requirement satisfied when the specific public officials conducting the detainee's home checks are clearly identified as the intended targets.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NANNO GIOVANNI nato a CAMPOBASSO il 01/10/1976 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che 121~ Giovanni Di Nanno ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso, che ha riformato quella assolutoria del Tribunale di Campobasso su appello del Pubblico ministero e condannato il ricorrente alla pena di mesi uno e giorni venti di reclusione per il delitto di minaccia aggravata; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente in data 15 settembre 2025, con la quale si chiede la trasmissione alla Sezione competente, data l'ammissibilità del ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato previsto dall'art. 612 cod. peri, in quanto i destinatari della minaccia non erano individuabili - è manifestamente infondato in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi ermeneutici elaborati da questa Corte, secondo cui «per la configurabilità del reato di minaccia è necessario che il destinatario della stessa sia individuato o individuabile» (Sez. 5, n. 40269 del 16/06/2016, Cutuaia, Rv. 268082 - 01; Sez. 5, n. 46472 del 22/04/2014, Deganutti, Rv. 261026 - 01). Nel caso di specie, data la condizione di detenuto domiciliare del ricorrente, soggetto a controlli di k{ polizia e date le espressioni pronunciate nel video, i destinatari erano certamente identificabili nei pubblici ufficiali incaricati del successivo controllo di Di Nanno, come emerge dalla motivazione impugnata (fol. 4).
Il Giudice di appello non è quindi incorso in alcuna violazione di legge, rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2025 Il consigliere estensore I