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Ordinanza — n. 38627/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as specific ground regarding damage charge is barred by prior acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38627/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first ground of complaint was specific only to the charge of damage, for which the lower court had already granted an acquittal. The appellant argued for a violation of law concerning the existence of the damage crime, but this argument was deemed irrelevant given the prior finding of innocence on that specific count. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it is specific to a charge for which an acquittal has already been pronounced in the same proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific ground prior acquittal procedural bar Cassation review minaccia gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARITA ALMONTE QUILVIO EUGENIO nato in REP. DOMINICANA il 27/12/1979 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Almonte Quilvio Eugenio Santa ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato quella del Tribunale di La Spezia e condannato il ricorrente alla pena di mesi tre di reclusione per il delitto di minaccia aggravata; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato di danneggiamento - è aspecifico in quanto lamenta vizi inerenti il delitto di danneggiamento per il quale è intervenuta assoluzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P ente