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Ordinanza — n. 38614/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on defamation by ruling criticism lacks truth and constitutes personal attack.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38614/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gabriele Carchidi inadmissible, upholding the lower court's finding of defamation. Carchidi argued a lack of reasoning regarding the personal nature of the attack, while the appellate court found the statements were baseless inferences without factual basis. The court rejected the claim because the critical content lacked a core of truth and crossed into personal denigration, rendering the appeal legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.; Art. 59 c.p.: In political criticism, the defense of free speech requires a core of truth and prohibits personal attacks; where facts are baseless inferences without factual basis, the act constitutes defamation and the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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defamation by political criticism lack of core truth personal attack in defamation inadmissible appeal free speech limitations perseguimento penale per diffamazione diffamazione punibilità dei mass media

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.
Art. 59 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, Maritan
Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza
276026 - 01), né che si trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv.
Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018, Pieralisi
Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018, Pieralisi, Rv.
Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, Coppola
Sez. 5, n. 36838 del 20/07/2016, Amadori
272432 - 01; Sez. 5, n. 36838 del 20/07/2016, Amadori, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gabriele Carchidi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato quella del Tribunale di Cosenza e condannato il ricorrente alla pena di euro 2.500,00 di multa per il delitto di diffamazione; Considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia vizio di motivazione - è manifestamente infondato: la Corte di appello si è attenuta ai principi consolidati in materia, per i quali in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pur trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che comunque l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità, né che l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276026 - 01), né che si trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'esimente, sia pure nell'ampia visione convenzionale del diritto alla • libertà di espressione in contesti di critica politica, nel caso di un articolo di stampa che attribuiva ad un sindaco, senza alcun appiglio oggettivo e mediante travisamento o manipolazione dei fatti storici, il sospetto di mafiosità, per la gestione familistica e clientelare dell'amministrazione comunale; conf.

Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018, Pieralisi, Rv. 274625 - 01 Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 5, n. 36838 del 20/07/2016, Amadori, Rv. 268568 - 01). Nel caso in esame la Corte di appello motiva in modo non manifestamente illogico sull'esistenza di un attacco personale, altamente denigratorio, rilevando come il necessario nucleo di verità dei fatti denunciati a riguardo risultava non sussistente, essendo i fatti riferiti frutto di mere illazioni prive di fondamento e apodittiche (foll. 4-5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2025 Il consigli re es