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Ordinanza — n. 38613/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against defamation fine due to proven correct service of court summons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38613/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of the defendant for defamation. The appellant argued that the court failed to notify the order for transfer with a citation decree, violating procedural rules. However, the court found the notification was properly executed on June 18, 2019, by Carabinieri to the defendant's hands, rendering the complaint baseless.

Regesto Legislator

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Art. 552 c.p.p.; 420-bis c.p.p.: The court must verify that procedural defects are not manifestly unfounded; if acts prove correct notification, the appeal based on alleged non-notification is inadmissible.

Parole chiave

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defamation fine procedural notification service of summons inadmissible appeal error in proceeding perseguimento penale per diffamazione diffamazione limiti della libertà d'espressione

Disposizioni normative citate

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Art. 552 c.p.p.
Art. 420-bis c.p.p.
art. 552 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gabriele Carchidi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato quella del Tribunale di Cosenza e condannato il ricorrente alla pena di euro 1.500,00 di multa per il delitto di diffamazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla erronea applicazione ed inosservanza dell'art. 552 cod. proc. pen. e 420 bis cod. proc. pen. per omessa notifica della ordinanza di rinvio con decreto di citazione a giudizio - è manifestamente infondato in quanto denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali; infatti, come ritenuto dalla Corte di appello e verificato da questa Corte di legittimità nell'esercizio di poteri consentiti in caso di error in procedendo (cfr.

Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092), agli atti vi è prova della corretta notifica in data 18 giugno 2019 con consegna a mani dell'imputato - ad opera dei Carabinieri della Stazione di Castrolibero come da nota in pari data - del verbale dell'udienza del 28 maggio 2019 con allegato il decreto di citazione a giudizio, in vista dell'udienza del 4 novembre 2019; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2025 Il consigli