Italian court dismisses appeal against fraud conviction for specific intent and sentencing issues as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Fregatti's appeal against his fraud conviction inadmissible. The appellant argued for specific intent and sentencing leniency, but the court found the appeal arguments aspecific and legally unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and Fregatti was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen.; Appeals must be specific; if an appeal is aspecific, the court may declare it inadmissible ex officio, and specific intent arguments regarding sentencing require positive elements beyond mere lack of criminal record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FREGATTI MARCO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 14/06/1968 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Marco Fregatti ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza e condannato il ricorrente alla pena di anni tre di reclusione per il delitto di bancarotta documentale fraudolenta di tipo specifico; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato contestato - non è consentito in quanto già il motivo di appello era aspecifico. A riguardo va evidenziato che il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice in esame risultava motivato dalla sentenza di primo grado non solo con la prova della sottrazione delle scritture contabili, ma anche con riferimento alla sottrazione dei beni aziendali che non furono rinvenuti dal curatore (cfr. fol. 4 della sentenza di primo grado).
Tale motivazione viene completamente elusa da parte del motivo di appello, il che rende tale censura inammissibile: le Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, ,Rv. 268822 - 01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
Pertanto, il motivo di appello in ordine al dolo era aspecifico e preclude il primo motivo di ricorso; Considerato che il secondo motivo - che lamenta vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto adduce solo l'omessa valutazione della incensuratezza: ma per dettato normativo - cfr. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283439 - 01 - il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (conf.:
N. 39566 del 2017 Rv. 270986 - 01, N. 44071 del 2014 Rv. 260610 - 01); quanto alla misura delle pene accessorie sussiste una non manifestamente illogica motivazione della Corte di appello a sostegno della durata di anni tre, che esclude l'automatismo denunciato dal ricorso, motivazione con la quale non si confronta iI ricorrente. Il motivo è dunque aspecifíco. Inoltre è anche manifestamente infondato in quanto, a fronte della determinazione della pena accessoria in anni tre, in tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari, solo ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo. (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 18/01/2021, Maddem Antonio, Rv. 280668;
Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 03/04/2020, Retrosi Patrizia, Rv. 278788). Ma nel caso in esame i Giudici d'Appello hanno applicato le pene accessorie fallimentari nella misura decisamente inferiore al medio edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 ottobre