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Ordinanza — n. 38611/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fraud conviction for generic legal arguments and factual re-evaluation attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38611/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the legal arguments and the lack of specific correlation with the lower court's decision. The appellant attempted to re-evaluate factual findings regarding asset removal and good faith defenses, which the court ruled are exclusively within the competence of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606 comma 1 lett. c) c.p.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are generic, abstract, or constitute an impermissible re-evaluation of facts reserved for the judge of merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic legal grounds re-evaluation of facts competence of trial judge bankruptcy fraud dolo generico court costs perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
- è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale - a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 606 comma 1 lett. c) c.p.
Art. 216 I. fall.
252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 I.
Art. 223 comma 1 I. fall.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati
Il che è in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, in quanto il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv.
Sez. 5, n. 9807 del 13 febbraio 2006, Caimmi ed altri
Sez. 5, n. 3229/13 del 14 dicembre 2012, Rossetto e altri
2 del ricorso), che ha trovato plurime ed argomentate smentite nella successiva giurisprudenza di legittimità, la quale ha costantemente ribadito l'orientamento tradizionale (ex multis Sez. 5, n. 3229/13 del 14 dicembre 2012, Rossetto e altri, Rv.
Sez. 5, n. 21846 del 13 febbraio 2014, Bergamaschi
253932; Sez. 5, n. 21846 del 13 febbraio 2014, Bergamaschi, Rv.
Sez. 5, n. 35093 del 4 giugno 2014, P.G. in proc. Sistro
260407; Sez. 5, n. 35093 del 4 giugno 2014, P.G. in proc. Sistro, Rv.
Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 - dep. 27/05/2016, Passarelli e altro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONIERI ARISTIDE nato a GANDOSSO il 29/04/1966 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Aristide Monieri ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale bresciano, escludendo la distrazione di una somma di circa 4200,00 euro e confermando la condanna per la residua condotta di bancarotta societaria fraudolenta distrattiva, nonché riducendo la pena ad anni tre di reclusione; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, in data 16 settembre 2025, con la quale la difesa ha affermato la fondatezza dei motivi di ricorso e ha chiesto escludersi la dichiarazione di inammissibilità; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

c) in ordine alla erronea e non corretta interpretazione degli artt. 223, comma 1, I. fall. - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale - a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità - consegue alla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Per altro la genericità del motivo, nel caso di specie, deriva anche dall'astrattezza dello stesso, consistente in molti passi in una affermazione generica dei principi di diritto, dei quali hanno fatto, comunque, buon governo la sentenza impugnata e quella di primo grado.

La Corte di Appello ha offerto una non manifestamente illogica ricostruzione dei fatti, qualificandoli nella fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale (in particolare, vedi pagg. 11 e ss. della sentenza impugnata). Non sono quindi riscontrabili i vizi prospettati dal ricorrente. Per altro, le doglianze del ricorrente implicano una rivalutazione dei fatti che non può essere operata da questa Corte di cassazione: non è infatti consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice di merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). La motivazione impugnata ha comunque dato risposta alle censure di appello, con corretta applicazione dei principi consolidati in materia, che rendono anche manifestamente infondato il ricorso. Infatti la Corte territoriale in tema di prova della distrazione (fol. 11, quanto al mancato reperimento dei macchinari) ha correttamente ritenuto che la prova ben possa essere tratta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710;

Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon; Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). Ciò anche in relazione alla distrazione dei veicoli (fol. 11), in quanto non è risultata credibile la versione dell'imputato, anche perché nessun tentativo di recupero o querela in sede penale è stata sporta per denunciare la truffa patita: il tutto integra motivazione non manifestamente illogica.

Pertanto, la tesi della 'buona fede' dell'imputato - che avrebbe dato credito ad un avvocato incaricato quanto ai veicoli - risulta esclusa senza aporie logiche dalla Corte di appello, risultando il coefficiente soggettivo ritenuto sussistente il solo dolo generico. Il che è in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, in quanto il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 I. fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di un danno al ceto creditorio, bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi.

Pertanto, sul versante dell'elemento soggettivo del reato, il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori. In altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez. 5, n. 9807 del 13 febbraio 2006, Caimmi ed altri, Rv. 234232).

Né rileva, in senso contrario, l'isolato precedente citato dal ricorrente (cfr. fol. 2 del ricorso), che ha trovato plurime ed argomentate smentite nella successiva giurisprudenza di legittimità, la quale ha costantemente ribadito l'orientamento tradizionale (ex multis Sez. 5, n. 3229/13 del 14 dicembre 2012, Rossetto e altri, Rv. 253932; Sez. 5, n. 21846 del 13 febbraio 2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 35093 del 4 giugno 2014, P.G. in proc. Sistro, Rv. 261446). Nello stesso senso anche l'autorevole intervento delle Sezioni Unite, che hanno confermato che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016 - dep. 27/05/2016, Passarelli e altro, Rv. 26680501); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data