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Ordinanza — n. 38610/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic lack of motivation regarding specific statutory mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38610/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared Giovanni Aprile's appeal against a Brescia appellate court decision inadmissible. Aprile argued the lower court failed to evaluate generic mitigating circumstances, but the court found his claim generic because it ignored specific prior criminal history and lack of repentance. Consequently, the appeal was rejected, and Aprile was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.p.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal claiming a lack of motivation for failing to evaluate generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning specifically addresses statutory obstacles like prior criminal records and lack of repentance, rendering the appeal's argument aspecific.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic lack of motivation mitigating circumstances prior criminal record resipiscenza requirement documenti bancari documenti mancanti falsità in documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.p.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APRILE GIOVANNI nato a VENEZIA il 18/12/1944 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giovanni Aprile ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che confermava quella del Tribunale di Brescia per il delitto previsto dagli artt. 224 e 217, primo comma, I. fall. per omessa tenuta delle scritture e dei libri obbligatori; Considerato che il primo motivo di ricorso lamenta mancanza di motivazione per omessa valutazione di un motivo di appello che chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; a ben vedere la Corte di merito analizza il trattamento sanzionatorio e esclude l'applicazione dell'attenuante ex art. 62-bis cod. pen. in quanto sussiste un precedente penale specifico, difettando segni di resipiscenza, argomenti ostativi con i quali l'attuale ricorso non si confronta, risultando pertanto generico per aspecificità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2025 Il consigliere