Italian Court dismisses appeal against sentence reduction for fraud, citing lack of specific reasoning requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to reduce the sentence for fraudulent bankruptcy. The appellant argued that the appellate court failed to provide specific reasoning for applying mitigating circumstances, yet the court found the reduction was substantial and logically connected to the crime's gravity. Consequently, the court ruled that no special motivation was required given the significant reduction applied, dismissing the procedural complaint.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133, 62-bis, 65 cod. pen.; Art. 216, last paragraph, I. fall.: When a sentence is reduced by a mitigating circumstance, specific motivation is not required if the reduction is substantial and the reasoning is not manifestly illogical.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRROTTINA PIETRO PAOLO nato a ROMA il 28/10/1944 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Pietro Paolo Pirrottina ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha parzialmente riformato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Roma che, a seguito di annullamento parziale con rinvio della stessa, ha rideterminato la pena e condannato il ricorrente alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che la sentenza qui impugnata risultava emessa a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, Prima sezione penale, con sentenza n. 31944 del 2024, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, I. fall.;
Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine all'inosservanza degli artt. 132, 133, 62-bis e 65 cod. pen. - è manifestamente infondato. In particolare, il ricorrente si duole della circostanza che la Corte territoriale, dopo aver ritenuto infondato il motivo di ricorso in ordine alla pena base nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione - thema decidendum ormai intangibile - abbia riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, a differenza della sentenza in precedenza annullata, ma con riduzione inferiore al massimo consentito di un terzo, essendo stata ridotta la pena base a quella di anni due e mesi otto, e non già ad anni due e mesi quattro di reclusione.
A ben vedere la Corte di appello chiarisce che la gravità del fatto sia stata ridimensionata e che ciò determini il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, da individuarsi nella ritenuta recidiva, con riduzione della pena ad anni due e mesi otto di reclusione e poi, per il rito abbreviato, ad anni uno e mesi otto di reclusione. La motivazione della riduzione in misura inferiore al terzo sussiste ed è in modo non manifestamente illogico correlata alla gravità del fatto: ferma la pena base, la gravità viene valutata complessivamente ridimensionata, ma è a tale gravità che viene commisurato il riconoscimento della attenuante e la riduzione operata.
D'altro canto, la riduzione è sostanzialmente maggiore della metà della riduzione possibile, cosicché, applicandosi i criteri in tema di determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. - non abbisogna di una motivazione specifica. D'altro canto, si è anche affermato che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524 - 01; conf.:
N. 9120 del 1998 Rv. 211583 - 01), cosicché il motivo è manifestamente infondato; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'inosservanza dell'art. 216, ultimo comma, I. fall. ed alla graduazione delle pene accessorie - è manifestamente infondato: in tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 18/01/2021, Maddem Antonio, Rv. 280668;Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 03/04/2020, Retrosi Patrizia, Rv. 278788).
Ma nel caso in esame i Giudici d'Appello hanno applicato le pene accessorie fallimentari nella misura di anni uno, quindi in misura decisamente inferiore alla pena principale finale di anni uno e mesi otto di reclusione e, comunque, in misura prossima al minimo edittale, cosicché non è richiesta alcuna peculiare motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 ottobre 2025