Italian Court dismisses defamation appeal as inadmissible for non-exhausted grounds and generic reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal against a defamation fine inadmissible due to procedural defects. The first ground was rejected because it raised legal violations not properly argued in the prior appellate stage, while the second ground was dismissed for being too generic and lacking specific factual elements. Consequently, the court ordered the appellant to pay court costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it raises legal issues not deduced in the appellate stage or if the grounds for apparent lack of reasoning are generic and indeterminate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UCCI DANIELA ANTONELLA nata a BENEVENTO il 26/05/1970 avverso la sentenza del 02/04/2025 del TRIBUNALE DI BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Daniela Antonella Ucci ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, che ha confermato quella del Giudice di Pace di Benevento che condannava la ricorrente alla pena di euro 700,00 di multa per il delitto di diffamazione; lette le conclusioni depositate dal difensore dalla parte civile in data 22 settembre 2025; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge, ex art. 606 comma 1 lett. b), in ordine all'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, lamentando l'omessa verifica deli criteri di continenza e pertinenza delle affermazioni ritenute diffamatorie e della verità dei fatti - è inammissibile perché inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza e non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;
Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett.
b) cod. proc. pen. in ordine a motivazione apparente - è generico per I. indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; d'altro canto, l'affermazione generica di motivazione apparente non trova riscontro nel caso in esame, in quanto la motivazione ora impugnata risponde al contenuto - anche generico - dell'atto di appello, dando conto della ragioni di tenuta probatoria della ricostruzione sia in fatto che in diritto, senza vizi motivazionali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr.
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in data 8 ottobre