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Ordinanza — n. 38603/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to contest dolo at appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38603/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for a reduction in the threat penalty, but the court found the grounds generic and repetitive without specific legal criticism. Furthermore, the claim regarding intent (dolo) was inadmissible because it was not properly raised as a specific ground in the prior appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 612 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on generic, non-specific grounds that merely reiterate previous arguments or fails to contest new issues like intent as required by procedural law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds threat penalty intent dolo procedural law Cassazione criminal procedure minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
275819 - 02), Inoltre, in ordine alla generica doglianza sul dolo, proposta con il ricorso, comunque si verte in tema di censura inedita, in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 612 cod. pen.
in relazione all'art. 612 cod.
art. 612 cod. pen
in relazione all'art. 612 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
275819 - 02), Inoltre, in ordine alla generica doglianza sul dolo, proposta con il ricorso, comunque si verte in tema di censura inedita, in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. IV, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
(Sez. IV, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. VI, n. 23014 del 29/04/2021, B.
Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino
Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, Giuliano
Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, Giuliano, Rv.
Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi
278740 - 01, richiede che, rispetto alla situazione contingente, la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima; nello stesso senso, Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI MARIANNA nato a MADDALONI il 31/05/1993 avverso la sentenza del 25/03/2025 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Marianna Grimaldi ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha confermato quella del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere e condannato la ricorrente alla pena di euro 500,00 di multa per il delitto di minaccia; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett.

b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 612 cod. pen. - è inammissibile in quanto fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. (Sez. IV, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l'aggiunta di espressioni che contestano, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, difettando di una critica puntuale al provvedimento (Sez.

VI, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). In particolare, i temi della reciprocità e della idoneità delle minacce sono stati proposti con l'atto di appello e risultano nuovamente riproposti in termini reiterativi a fronte di una motivazione priva di vizi logici, in quanto la minaccia è stata collocata nel proprio contesto, in sintonia con il principio per cui, vertendosi in tema di delitto di pericolo, non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, il che va valutato con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto (Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289 - 01 riteneva immune da censure la decisione del giudice di merito, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per avere ripetuto più volte all'indirizzo della persona offesa la frase: "ti taglio la testa";

Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, Giuliano, Rv. 278740 - 01, richiede che, rispetto alla situazione contingente, la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima; nello stesso senso, Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02), Inoltre, in ordine alla generica doglianza sul dolo, proposta con il ricorso, comunque si verte in tema di censura inedita, in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato pertanto che il ricorso è in parte generico e in parte manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2025 Il consiglie