Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Andrea Bonomo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bonomo argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances and violated law by not revoking civil rulings despite alleged compensation. The court rejected these claims as generic and unsupported, noting that no actual compensation was proven and that a single negative factor justifies denying mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Appeals must be specific and not merely repeat arguments already rejected by the lower court, as a single negative factor can legitimately justify the denial of generic mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONOMO ANDREA nato a MARSALA il 16/11/1948 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Andrea Bonomo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato quella del Tribunale fiorentino e condannato il ricorrente alla pena di anni 3 mesi 9 di reclusione per i delitti di bancarotta prefallimentare societaria patrimoniale e documentale, oltre che per bancarotta postfallimentare; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche- è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici.
D'altro canto, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Nel caso di specie la Corte territoriale ha offerto una motivazione congrua ed esente da vizi logici, in quanto le attenuanti generiche sono state negate per la condotta precedente e posteriore rispetto al fallimento, nonché per l'assenza di restituzione delle somme distratte.
In sostanza, il motivo di ricorso non si confronta anche con la decisione, che individua gli elementi ostativi in sé sufficienti a negare l'attenuazione invocata, in quanto è idoneo anche un solo elemento ostativo, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, per \(iyt ì v4 cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo .o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, Rv 214200).
Va inoltre sottolineato che il dolersi della sottovalutazione del risarcimento, al quale si richiama il ricorrente, che smentirebbe l'affermazione della Corte di appello sulla ragione ostativa, è del tutto infondato, in quanto emerge dalla documentazione allegata al ricorso che non è intervenuto alcun risarcimento: esiste solo un atto di transazione, già di per sé insufficiente a ritenere l'integrale risarcimento (Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, Fukuta, Rv. 278315 - 01; conf. n. 13411 del 2019 rv. 275463 - 03, n. 25326 del 2019 rv. 276276 - 01) e per altro condizionato al pagamento di quanto pattuito da parte di Buonomo, ma il ricorrente non offre la prova dell'intervenuto pagamento;
Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata revoca delle statuizioni civili, nonostante l'intervenuto risarcimento del danno - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali: non risulta alcuna rinuncia nel processo della parte civile né, tantomeno, l'atto di transizione la prevede, se non come conseguenza del pagamento, non comprovato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8