Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints and lack of specific factual criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was illogical and violated procedural rules regarding fact-finding. The court rejected these claims as mere complaints that merely repeated arguments already dismissed in the appellate stage without providing specific, argumentative criticism of the factual reconstruction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation that merely reproduce complaints already examined in the appellate stage, lacking specific argumentative criticism of the factual reconstruction or logical flaws, are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONARDI ANDREA nato a ROMA il 16/05/1963 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Andrea Leonardi, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato quella del Tribunale di Siena e condannato il ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione in ordine al delitto di diffamazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione - non è deducibile in sede di legittimità sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati in precedenza. Quanto a tale ultimo profilo, le doglianze contenute nel motivo sono reiterative, in quanto fondate su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 I" del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La Corte di appello risponde ai motivi di appello e chiarisce la ricostruzione dei fatti, offrendo una motivazione esente da vizi logico- giuridici (vedi, in particolare pag. 5-6 della sentenza impugnata). Nonostante ciò la difesa ripropone le stesse argomentazioni in sede di legittimità, ma in tema di ricorso per Cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento "attaccato" e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584).
Per altro a differenza di quanto lamenta la difesa, anche il tema dello stato di salute viene affrontato dalla Corte di appello al fol.
6. D'altro canto, il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità anche perchè tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal Giudice di merito, il quale, con motivazione non manifestamente illogica, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, integrandosi così una doppia conforme rispetto alla quale il ricorrente, per contestare la sentenza, avrebbe dovuto dedurre un travisamento in modo specifico quanto alle testimonianze, mentre la doglianza resta generica, anche perché non vengono allegati i verbali delle dichiarazioni che vengono diversamente interpretate dal ricorrente.
E' noto che dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 ottobre 2