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Ordinanza — n. 38598/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to signature by lawyer not enrolled in the special bar registry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38598/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the criminal appeal inadmissible because it was signed by an attorney not enrolled in the special bar registry required for higher courts. Although the appellant argued the appeal was a converted second-instance appeal, the Court held no exception exists for this procedural defect. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible if signed by an attorney not enrolled in the special bar registry, with no exception for appeals converted from second-instance proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special bar registry requirement attorney signature defect converted appeal procedure Cassazione ordinanza ricusazione del pubblico ministero oltraggio alla corte cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233
ex multis Sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
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Testo completo

-, •• mento omel.t -,ran11-1 e a -,._ (-1,.-? .irt • 52 ORDINANZA d ,,3F, I Yu - quanto li:caa sul ricorso proposto da: e ,aalla go TORCASIO MICHELE nato a LAMEZIA TERME il 02/01/1972 avverso la sentenza del 01/03/2019 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; .ipt, et, p o ettc Michele Torcasio ricorrep–eir—assffrrerrit avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale lo ha condannato alla pena di € 4.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 256 comma 2, d.lgs.152/2006, per aver, in qualità di titolare dell'impresa individuale omonima, abbandonato uni ingente quantità di rifiuti di varia natura in modo incontrollato ovvero li immetteva nelle acque superficiali o sotterranee.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo, lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità del reato. Con il secondo, lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, facendo richiesta della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. AI.- LA/t .4414fetoIl ricorso è inammissibile._DAA ,,,,k, t n,,Q il t eu LItZt.,/ e n kt,tkrt..~ ,tAA. 1,2_43 kog_R v A Ltm.vc 2 h Voi I 14 '14 49.?../1.-t. L avv. Rosa Falcomata, the ha sottodcritto lì ricorso, non risulta iscritta nell'albo speciale di 't-i ek-pft et, u cui all'art.613 cod. proc .pen.

A nulla rileva ZEW:IMppellolstUIZT convertito in ricorso per cassazione. È giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/09/2025 Il consigliere estensore Il