Cassation appeal dismissed for inadmissibility; appeal against tax evasion sentence rejected due to lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider his dire economic conditions when setting the sentence for tax evasion. The court rejected this, noting that the first-instance judgment already addressed the economic hardship and applied statutory reductions and increases appropriately.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if the court finds no merit in the complaint, provided the decision lacks fault.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLO SALVATORE nato a PALERMO il 13/08/1976 avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Salvatore Priolo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'articolo 5 d.l.vo n. 74 del 2000, per non aver presentato le dichiarazioni dei redditi al fine di evadere l'obbligazione tributaria.
Il ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo il giudice a quo tenuto conto delle condizioni economiche disagiate.jm, k e4A Veli41%1/- Si sottolinea che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale già esaminato la circostanza prospettata dal ricorrente, escludendo la possibilità di una ulteriore riduzione della pena, superiore a quella 114 applicata, pari a un sesto, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione sia della natura del reato, reiterato e particolarmente lesivo per l'erario, sia della mancanza di condotte riparatorie, anche meramente simboliche.
Pertanto, confermata la pena base di anni due e mesi sei di reclusione, ha ritenuto equo apportare la riduzione di mesi sei di reclusione ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., ha applicato l'aumento di mesi sei di reclusione per la continuazione e ridotto la pena finale per la scelta del rito. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/09/2025 Il con