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Ordinanza — n. 38583/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38583/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38583/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISTO GIOVANNI nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 16/03/1961 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Giovanni Visto ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi tre di reclusione, per aver, in qualità di custode, violato i sigilli, ai sensi dell'art.349 comma 21 cod. pen. e 279 d.l. 152/06, apposti dall'autorità sui locali e sull'impianto di autocarrozzeria da lui gestita, che era stata sottoposta a sequestro ministrativq per l'intera area, ma successivamente dissequestrata, ad eccezione del forno.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38583/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, il giudice a quo ha rilevato che il Visto è stato sorpreso dai militari mentre effettuava lavori di riparazione su alcuni veicoli, utilizzando anche il forno ancora sottoposto a sequestro giudiziario. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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vizio di procedura vizio di costruzione violazione del segreto commerciale violazione delle norme sicurezza contraffazione di merci abuso di materiali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISTO GIOVANNI nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 16/03/1961 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Giovanni Visto ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi tre di reclusione, per aver, in qualità di custode, violato i sigilli, ai sensi dell'art.349 comma 21 cod. pen. e 279 d.l. 152/06, apposti dall'autorità sui locali e sull'impianto di autocarrozzeria da lui gestita, che era stata sottoposta a sequestro ministrativq per l'intera area, ma successivamente dissequestrata, ad eccezione del forno.

Il ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso vizio della motivazione, travisamento della prova e violazione di legge, in relazione all'affermazione della responsabilità, non essendo ancora il forno dell'autocarrozzeria da lui gestita, in funzione al momento dei controlli. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, il giudice a quo ha rilevato che il Visto è stato sorpreso dai militari mentre effettuava lavori di riparazione su alcuni veicoli, utilizzando anche il forno ancora sottoposto a sequestro giudiziario. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis