Cassation court dismisses appeal on false declaration of income, upholding recidiva equivalence despite lack of structural link.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for false declaration to obtain the Reddito di Cittadinanza benefit. The appellant argued that the prior conviction lacked a structural connection to the current crime and that the recidiva should be disregarded per Constitutional Court precedent. The court rejected these claims, noting that the omission caused the state's error and that the judge correctly applied the recidiva as equivalent to mitigating circumstances based on the defendant's twenty-year pattern of delinquency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 comm. 4-1 e 3 del d.l. n. 4/2019; Art. 416 cod. pen.; The court holds that a prior conviction constitutes recidiva equivalent to mitigating circumstances even without a structural link to the new offense, provided the omission caused the benefit's erroneous grant and the defendant exhibits a continuous delinquency pattern.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INFURNA CALOGERO DANIELE nato a GELA il 11/10/1982 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Daniele Calogero Infurna ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza del Tribunale di condanna dell'imputato alla pena di anni due di reclusione, per aver dichiarato il falso al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 7 comm4-1 e 3 del d.l. n. 4/2019, avendo omesso di dichiarare di essere stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen, con recidiva reiterata in regime di equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche.
Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità del reato. Con il secondo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'applicazione della contestata recidiva alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 23 luglio 2015 n. 185, non avendo i reati commessi alcun collegamento con il reato contestato. La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata. I giudici di secondo grado hanno rilevato che l'omissione dell'imputato nella domanda INPS, riguardante una condanna pregressa, ha indotto l'ente in errore e determinato l'erogazione indebita del contributo. Peraltro, lo stesso Infurna ha ammesso l'addebito contestatogli. Il giudice a quo ha specificato poi che non rileva accertare chi abbia materialmente compilato la domanda, né può trattarsi di mero errore materiale, essendo la dichiarazione determinante per l'accesso al beneficio.
Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato, in linea di fatto, come nel caso di specie ricorra l'ipotesi di sentenza definitiva ex art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, essendo stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. peni, con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, divenuta irrevocabile il 25/06/2012. Nel caso in esame, la recidiva iTtkatle è dunque ritualmente contestata e ritenuta sussistente dal giudice che non la ha disapplicata, secondo quanto sarebbe rientrato nelle sue facoltà discrezionali, trattandosi di aggravante ad applicazione facoltativa, ma la ha ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti.
È dunque irrilevante che i precedenti penali presenti nel casellario giudiziale non abbiano alcun collegamento strutturale con il reato contestato avendo comunque il giudice richiamato la spiccata propensione a delinquere manifestata dall'odierno imputato senza soluzione di continuità per un arco temporale di ben 20 anni. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/09/2025 Il consigliere estensor