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Ordinanza — n. 38577/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38577/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38577/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FEBO DIEGO nato a PINETO il 22/06/1972 avverso la sentenza del 28/06/2024 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Diego Di Febo ricorre per cassazione (con atto di appello conve .fito) avverso la sentenza emessa dal Tribunale che lo condanna alla pena di euro 250 di ammenda, per il reato di cui all'art. 659 cod.pen. Il ricorrente deduce, con motivo unico, violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. L'art. 581(lett c (cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) / cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett.

Regesto Legislator

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art. 659 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38577/2025 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilitàctULix-cine: Nel caso in disamina, il ricorrente si limita a richiedere il suddetto beneficio senza enunciare alcuna argomentazione a sostegno della richiesta, né esphskare le ragioni di fatto a fondamento. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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differimento dell'esecuzione della pena ammende per infrazione procedurale pagamento dell'ammenda opposizione al precetto esecutivo divieto dell'arresto personale per debiti pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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art. 659 cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FEBO DIEGO nato a PINETO il 22/06/1972 avverso la sentenza del 28/06/2024 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Diego Di Febo ricorre per cassazione (con atto di appello conve .fito) avverso la sentenza emessa dal Tribunale che lo condanna alla pena di euro 250 di ammenda, per il reato di cui all'art. 659 cod.pen. Il ricorrente deduce, con motivo unico, violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. L'art. 581(lett c (cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) / cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett.

c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilitàctULix-cine: Nel caso in disamina, il ricorrente si limita a richiedere il suddetto beneficio senza enunciare alcuna argomentazione a sostegno della richiesta, né esphskare le ragioni di fatto a fondamento. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/09/2025 Il consigliere estensore Il President