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Ordinanza — n. 38573/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against penalty application on request dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38573/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a penalty application on request without raising legally permitted grounds. The appellant argued for a retrial based on alleged lack of reasoning regarding a prior acquittal, but the court noted that only specific issues like the defendant's will or legal qualification allow such appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty applications on request are strictly limited to defects in the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general complaints about reasoning.

Parole chiave

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penalty application on request cassation appeal grounds lack of reasoning procedural inadmissibility court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione della cancellazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis/cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., pur risultandone i presupposti dagli atti a disposizione del giudice.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAROLANZA GENNARO nato a NAPOLI il 27/01/1950 avverso la sentenza del 06/02/2025 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Gennaro Chiarolanza ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per aver effettuato attività di raccolta di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., pur risultandone i presupposti dagli atti a disposizione del giudice.

Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis/cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 - il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/09/2025 Il consigliere estensore Il Pr