Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and generic sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found that the first two grounds merely requested a re-evaluation of intercepted phone conversations without addressing any defects in the lower court's reasoning. The third ground regarding sentencing was deemed generic and unfounded since the penalty imposed was already at the statutory minimum. Consequently, the appeal failed because it did not present new facts or logical inconsistencies in the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely request a different evaluation of the evidence without pointing out vices in the reasoning or presenting new facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELFIORE FRANCESCO nato a MATERA il 04/12/1998 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, interamente riproduttivi dei corrispondenti motivi di appello, sono volti a riproporre una diversa valutazione del quadro probatorio, non consentita in sede di legittimità, in assenza di vizi della motivazione, a fronte di quanto la Corte ha desunto, fra l'altro, proprio dalle conversazioni telefoniche intercettate, attestanti il rapporto intercorrente con un malavitoso materano e ritenute non illogicamente tali da suffragare l'assunto della piena consapevolezza da parte del ricorrente della custodia dei quantitativi di droga e dei proiettili rinvenuti, a supporto dell'operato del coimputato Iaia;
Ritenuto che il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è genericamente formulato e comunque manifestamente infondato, essendo stata irrogata al ricorrente una pena pari al minimo edittale, con un minimo aumento per la continuazione della sola pena pecuniaria; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025 I