Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38489/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to preclusion on substantive review of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38489/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding criminal liability was illogical and based on unreliable evidence. The court rejected this, citing the principle of preclusion which forbids the Supreme Court from re-evaluating factual findings or the logical soundness of the trial court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 628 cod. pen.; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani: The Court of Cassation is precluded from reviewing the substantive logic or factual reconstruction of the lower court's judgment in criminal liability cases.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion principle criminal liability substantive review Court of Cassation inadmissible appeal logical reasoning evidence evaluation valutazione delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628 cod. pen.
Letto il ricorso di Mohamed Osman; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod.
art. 628 cod. pen
Letto il ricorso di Mohamed Osman; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED OSMAN AHMED OSMAN nato il 01/07/1998 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mohamed Osman; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di Cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, tra cui la versione fornita dalla persona offesa - la quale, contrariamente a quella prodotta dall'imputato, è risultata essere attendibile e coerente con le risultanze probatorie - nonché la descrizione degli eventi operata dalla polizia giudiziaria e dagli operatori del 118 una volta giunti sul posto (più nel dettaglio, si vedano pagg. 2- 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il Con a e estensore