Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38486/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38486/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38486/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI SIMONE nato a ROMA il 14/12/1979 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Morelli Simone; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pagg. 5-6) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sul!' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; in particolare, la Corte ha ben evidenziato come i molteplici precedenti penali, anche specifici, annoverati dall'imputato, unitamente all'epoca della commissione dei reati e all'elemento ulteriore di disvalore costituito dalla circostanza che il fatto è stato commesso quando all'imputato era stata applicata la misura dell'obbligo d presentazione alla p.g. per altro reato, sono espressivi di una immanente ed attuale pericolosità sociale;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 38486/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 5-6) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sul!' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; in particolare, la Corte ha ben evidenziato come i molteplici precedenti penali, anche specifici, annoverati dall'imputato, unitamente all'epoca della commissione dei reati e all'elemento ulteriore di disvalore costituito dalla circostanza che il fatto è stato commesso quando all'imputato era stata applicata la misura dell'obbligo d presentazione alla p.g. per altro reato, sono espressivi di una immanente ed attuale pericolosità sociale;

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione criminalità persistente attività criminosa pentito precedenti penali gravi riabilitazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
5-6) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sul!' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI SIMONE nato a ROMA il 14/12/1979 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Morelli Simone; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pagg. 5-6) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sul!' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; in particolare, la Corte ha ben evidenziato come i molteplici precedenti penali, anche specifici, annoverati dall'imputato, unitamente all'epoca della commissione dei reati e all'elemento ulteriore di disvalore costituito dalla circostanza che il fatto è stato commesso quando all'imputato era stata applicata la misura dell'obbligo d presentazione alla p.g. per altro reato, sono espressivi di una immanente ed attuale pericolosità sociale;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. perì'', afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, infatti, se è pur vero che questa particolare circostanza attenuante può applicarsi anche nei reati plurioffensivi, non solo con riferimento al danno patrimoniale, ma anche in relazione alla lieve offensività della condotta, tuttavia il giudizio sulla meritevolezza della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in questa sede qualora la decisione sia ancorata a precisi elementi che caratterizzano la condotta e le concrete modalità del fatto come non lievi (sul punto, si veda l'esaustiva motivazione indicata dalla Corte Territoriale a pagina 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pre