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Ordinanza — n. 38485/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lower court's conviction for theft based on inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38485/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Emanuele Torrisi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding the victim's identification and the classification of the crime, arguing defects in the judgment's logic. The court rejected these claims, noting that the victim's consistent and precise identification of the accused throughout investigations and trial validated the evidence, while the second ground was dismissed as a mere repetition of arguments already rejected on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 610 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to provide specific, argumentative criticism of the lower court's decision, merely reiterating points already dismissed, or if the factual basis for the conviction, such as a victim's consistent identification, remains logically sound and unchallenged by new evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal theft conviction victim identification reiteration of arguments court costs order procedural defect Cassation review momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Letto il ricorso di Torrisi Emanuele; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod.
Art. 610 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto nelle forme di cui all'art. 610 cod.
art. 628 cod. pen
Letto il ricorso di Torrisi Emanuele; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod.
art. 610 cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto nelle forme di cui all'art. 610 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRISI EMANUELE (CUI 05ECKNW) nato a ACIREALE il 15/12/1995 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Torrisi Emanuele; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., sul rilievo della inattendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa è manifestamente infondato, in quanto il denunciato difetto e/o illogicità della motivazione risulta al contrario non emergente dal provvedimento impugnato, in quanto il profilo di discrasia che, a detta della difesa, inficerebbe i tempi dell'indicazione del nominativo dell'aggressore, è stato disatteso mediante l'indicazione di altri plurimi e convergenti elementi di precisione del coinvolgimento dell'imputato di valenza dibattimentale (si vedano pagg. 4-6 della sentenza impugnata);

Sul punto va rilevato che la persona offesa ha immediatamente riconosciuto l'imputato sia davanti alla p.g. in sede di indagini sia, coerentemente con la prima dichiarazione, durante la testimonianza resa in dibattimento, a nulla rilevando in merito alla sua attendibilità la circostanza che inizialmente non avrebbe saputo indicarne il nominativo, poiché l'elemento altamente qualificante va rinvenuto nella linearità e nella precisione del riconoscimento effettuato, elemento questo solamente rafforzato dal fatto che successivamente la persona offesa abbia altresì ricondotto quel volto ad un preciso nominativo, quello dell'imputato;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto nelle forme di cui all'art. 610 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che ,i1 ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm