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Ordinanza — n. 38484/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38484/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38484/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGRASSETTO GASPARE nato a MAZARA DEL VALLO il 04/10/1975 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Ingrassetto Gaspare; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del fatto che è stata riconosciuta all'odierno ricorrente la recidiva specifica reiterata ed infraquinquiennale, tale per cui, comportando un aumento del termine per prescrivere i reati a lui ascritti, il suddetto termine risulta maturare il 24/03/2026; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38484/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGRASSETTO GASPARE nato a MAZARA DEL VALLO il 04/10/1975 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Ingrassetto Gaspare; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del fatto che è stata riconosciuta all'odierno ricorrente la recidiva specifica reiterata ed infraquinquiennale, tale per cui, comportando un aumento del termine per prescrivere i reati a lui ascritti, il suddetto termine risulta maturare il 24/03/2026; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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durata eccessiva del procedimento proroga del periodo di prova restituzione del termine ritardo ingiustificato dell'azione penale rinvio del dibattimento riduzione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGRASSETTO GASPARE nato a MAZARA DEL VALLO il 04/10/1975 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ingrassetto Gaspare; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del fatto che è stata riconosciuta all'odierno ricorrente la recidiva specifica reiterata ed infraquinquiennale, tale per cui, comportando un aumento del termine per prescrivere i reati a lui ascritti, il suddetto termine risulta maturare il 24/03/2026; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Gtio riolli Luigi gostinacc