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Ordinanza — n. 38483/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of legal grounds and merit-based sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38483/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Pizzo Giuseppe and Finazzo Giuseppe inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants challenged a lower court's refusal to declare the case procedible due to lack of a formal complaint (querela) and its decision on sentencing. The court rejected these arguments, noting the first appeal lacked specific legal reasoning while the second mischaracterized the appellate judge's discretionary assessment of the defendants' subjective criminal personality.

Regesto Legislator

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Art. 635 cod. pen.; Art. 20 bis cod. pen.: Appeals lacking precise legal grounds or challenging discretionary merit judgments are inadmissible.

Parole chiave

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lack of legal grounds procedible complaint sentencing discretion subjective criminal personality inadmissible appeal sanzione sostitutiva adeguamento della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 635 cod. pen.
Letti i ricorsi di Pizzo Giuseppe e Finazzo Giuseppe; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela nell'ambito del procedimento per il reato di cui all'art. 635 cod.
Art. 20 bis cod. pen.
art. 635 cod. pen
Letti i ricorsi di Pizzo Giuseppe e Finazzo Giuseppe; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela nell'ambito del procedimento per il reato di cui all'art. 635 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIZZO GIUSEPPE nato a MAZARA DEL VALLO il 01/12/1971 FINAZZO GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 04/05/1980 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Pizzo Giuseppe e Finazzo Giuseppe; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela nell'ambito del procedimento per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., è manifestamente infondato poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, invero, contrariamente alle deduzioni difensive, la Corte di Appello ha correttamente qualificato il lucchetto del cancello di ingresso di un cimitero comunale e la grata posta a protezione della porta in legno per l'accesso ai locali adibiti ad uffici cimiteriali come pertinenze di un edificio pubblico, senza che vi sia alcun tipo di riferimento alla pubblica fede, con ciò escludendo, nel caso di specie, la procedibilità a querela per l'esercizio dell'azione penale (sul punto, si veda pag. 3 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge per la mancata sostituzione della pena detentiva con una di quelle enucleate all'art.20 bis cod. pen. è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

3) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e ineccepibili esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere degli imputati e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità degli stessi che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il Consigli enestensore Il Pr