Italian Supreme Court dismisses appeal on theft and receiving stolen goods due to lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Alexandru Marian Buluc inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground as merely reiterating arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing new substantive criticism. Regarding the second ground, the court found the defense's claim that the theft should be reclassified as receiving stolen goods to be a mere complaint on facts, noting the short time between the theft and the discovery of the stolen items at Buluc's home. Consequently, the court ruled that the lack of specific argumentation and the absence of proof regarding Buluc's participation in the underlying theft rendered the appeal invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 624-bis cod. pen.: An appeal in cassation is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of appeal or if it constitutes mere complaints on facts without specific argumentation, as the burden of proof for subjective elements in receiving stolen goods cases does not require a direct link to the original theft if the source remains unexplained.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULUC ALEXANDRU MARIAN nato il 27/08/1999 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Buluc Alexandru Marian; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte di Appello, a pagina 1-2, ha motivato in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo, desumibile dal possesso da parte dell'imputato di oggetti provento di furto, e di quello soggettivo, non avendo il Buluc fornito una plausibile spiegazione sulla provenienza dei suddetti beni, elemento questo che, come da costante giurisprudenza, vale di per sé a ritenere integrato l'elemento psicologico quanto meno a titolo di dolo eventuale, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova (ex multis, Sez. 2, n. 53014 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01, secondo cui «Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» - in motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa);
Ritenuto che il secondo motivo, rubricato nel ricorso della difesa sempre nel primo punto, che contesta la mancata riqualificazione del fatto di cui all'art. 648 cod. pen. in quello previsto all'art. 624-bis cod. pen. denunciando la mancata assunzione di una prova decisiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché in realtà costituito da mere doglianze in punto di fatto; che, contrariamente alla prospettazione della difesa, non è sufficiente il breve lasso temporale intercorso tra il furto e il ritrovamento della refurtiva presso l'abitazione del Buluc - periodo che, tra l'altro, può variare da 1 a 3 giorni, essendo il furto verificatosi in una data compresa tra il 26 e il 28 Marzo 2020 - in mancanza, come nel caso di specie, di un qualsiasi elemento che provi la partecipazione dell'imputato nel delitto presupposto (si veda, Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969-01, secondo cui «risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità»; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci