Cassation court dismisses appeal for non-prosecution due to habitual nature of crimes violating statutory requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds relied upon were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. The defense argued for a cause of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the defendant's behavior habitual due to committing multiple crimes of the same nature. Consequently, the court ruled that the statutory conditions for non-prosecution were not met, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis, commi 1 e 3, cod. pen.; The cause of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code cannot be granted when the behavior is habitual, which occurs when a subject commits multiple crimes of the same nature, even if incriminated by different norms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA CALOGERO nato a CALTANISSETTA il 24/12/1982 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Messina Calogero; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, a ben vedere, le doglianze avanzate dalla difesa risultano essere contrastanti con il dato normativo e il consolidato orientamento giurisprudenziale, in quanto, in virtù del combinato disposto dell'art. 131-bis, commi 1 e 3, cod. pen. la speciale causa di non punibilità non può essere concessa, tra le altre, qualora il comportamento risulti abituale, circostanza questa che si verifica quando un soggetto commetta più reati della stessa indole, per tale intendendosi "quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154-01); nel caso di specie, quindi, sebbene l'imputato non abbia riportato altre condanne per il reato di ricettazione per cui si procede, egli ha comunque commesso una pluralità di delitti caratterizzati dallo scopo di lucro, tali per cui, coerentemente con quando statuito dal giudice di secondo grado, non risulta possibile applicare l'art. 131-bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis