Italian court dismisses appeal as generic due to lack of specific grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Filippone Carmela Melania inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged the lower court's declaration of responsibility for crimes under Articles 633-639-bis of the Penal Code, arguing the reasoning was incorrect. The court rejected this claim because the appeal lacked the required specificity under Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure, failing to identify the exact elements of the criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements upon which the criticism is based, thereby preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE CARMELA MELANIA nato a PALERMO il 07/09/1998 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Filippone Carmela Melania, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano le pagg. 3-4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il Con glie