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Ordinanza — n. 38476/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for reiterating arguments already rejected by the appellate court regarding criminal recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38476/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Borrello inadmissible for failing to provide specific arguments against the lower court's reasoning. The appellant argued he could not have known the stolen vehicle was altered, but the court found his claims merely repeated those already rejected on appeal. Consequently, the appeal was dismissed because it lacked the necessary critical substance required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already examined and rejected by the appellate court, lacking specific critical substance.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments lack of specific criticism criminal recidivism stolen vehicle dolo eventuale Cassazione ordinanza reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 712 cod. pen
Letto il ricorso di Borrello Antonio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 712 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 38887 del 16/09/2008, Azza e altri
Sez. U., n. 12433 del 26/11/2009, Nocera
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLO ANTONIO nato a PALERMO il 10/11/1991 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; s

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Borrello Antonio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Nel caso di specie, non colgono le segno le censure difensive secondo cui l'odierno ricorrente non avrebbe potuto accorgersi della provenienza delittuosa del bene, in quanto egli, come motiva la Corte a pagina 4 della sentenza impugnata, ha ricevuto da soggetto rimasto sconosciuto un ciclomotore recante segni inequivocabilmente rivelatori dell'avvenuta sostituzione della targhetta indicante il numero di telaio con altra contraffatta, circostanze queste assolutamente idonee a ricondurre il fatto nell'ipotesi di ricettazione, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale (sul punto, si veda Sez. 2, n. 38887 del 16/09/2008, Azara e altro, Rv. 241445-01, secondo cui «il possessore di un veicolo, alterato nella parte riservata alla sua identificazione (numero di telaio) e privo di documenti, deve essere ritenuto autore della falsificazione e della ricettazione, se non dimostri la legittimità del possesso, posto che l'abrasione di un marchio di fabbrica - che impedisce l'identificazione del mezzo - ha pieno valore ai fini della dimostrazione della provenienza illecita dell'oggetto e della conoscenza di essa da parte del possessore» e Sez.

U., n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21