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Ordinanza — n. 38475/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding criminal liability and generic mitigating circumstances under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38475/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Barretta Maria Antonietta inadmissible, ordering her to pay court costs. The appellant argued against the court's finding of criminal liability under Article 635 of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating that the lower court's reasoning was logical, sufficient, and not subject to re-evaluation under the principle of legality.

Regesto Legislator

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Art. 635 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The appeal contesting the motivation of criminal liability is inadmissible if it merely reiterates already examined points or seeks a re-evaluation of evidence outside the scope of the appeal, and the denial of generic mitigating circumstances is valid if the lower court reasonably selected decisive elements without considering all facts.

Parole chiave

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criminal liability appeal generic mitigating circumstances principle of legality inadmissible appeal Article 635 Penal Code motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 635 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRETTA MARIA ANTONIETTA nato a MARSALA il 03/02/1976 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Barretta Maria Antonietta; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.635 cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di appello, è altresì finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito (su entrambi i punti, si vedano le pagine 2-3 della sentenza impugnata); che, peraltro, all'affermazione di responsabilità di entrambi il giudice del merito risulta pervenuto alla stregua di una valutazione che ha puntualmente passato in rassegna il contenuto delle dichiarazioni accusatorie reciprocamente rivolte tra le parti, escludendone motivatamente una reciproca decisiva interferenza in ragione delle modalità accadimentali e temporali dei fatti e alla luce degli elementi di riscontro esterno comunque enunciati, i quali - contrariamente a quanto dedotto - non debbono assumere lo spessore di una prova "autosufficiente" ma anche di natura logicamente confermativa;

Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am