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Ordinanza — n. 38474/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of positive elements and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38474/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Semi Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal contested the denial of generic mitigating circumstances, which the court found manifestly unfounded due to the absence of positive elements required for such benefits. Furthermore, the court upheld the lower court's reasoning as sufficient, noting it adequately addressed the defendant's role as a principal offender and other negative factors.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal contesting the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the application lacks positive elements, and the first-instance judgment is sufficient if it provides a congruent reference to decisive negative factors.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal positive elements requirement principal offender role court costs and fine registrazione delle ore di lavoro lavoro aggiuntivo periodo di presenza obbligatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMI MOHAMED nato il 09/05/1998 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Semi Mohamed; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è altresì sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie essendosi fatto specifico riferimento all'elemento di disvalore costituito dal ruolo di principale autore della condotta illecita, nonché richiamati i precedenti dattiloscopici, la condizione di permanenza illegale nel territorio dello stato con differente nominativo, la violazione della legge sugli stupefacenti (si vedano, in particolare, le pagine 4-5 della sentenza impugnata, nonché ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Preside