Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and irrelevance of prior compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Brusadin Perla inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal challenged the denial of non-prosecution for fraud, which the court rejected as merely reiterating arguments already dismissed at the appellate level without new argumentation. Although the appellant had compensated the victim, the court held that this fact did not justify applying the non-prosecution provision to the separate crime of receiving stolen goods, rendering the appeal specific arguments insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the appellate court, failing to provide a specific and critical argument against the judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUSADIN PERLA nato a VENEZIA il 03/10/1996 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Brusadin Perla; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per la mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (sul punto, si vedano le pagine 5-6 della sentenza impugnata); che, nonostante l'avvenuto risarcimento del danno operato nei confronti della persona offesa nel reato di truffa - dichiarato poi improcedibile per remissione di querela proprio grazie a tale condotta riparatoria - il giudice di seconda istanza ha ritenuto di non poter applicare l'art. 131-bis cod. pen. in relazione al diverso reato di ricettazione sulla base di ulteriori ed esaustive considerazioni (sul punto si vedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata) che prescindono dal risarcimento del danno; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e' della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presiden